Oggi ti voglio raccontare la mia storia….
Io come tanti ho avuto la fortuna di avere in comodato d’uso la casa di mio suocero, bella solida ma datata, e cosi come tutti gli sposini novelli abbiamo iniziato a progettare i cambiamenti da fare, le ristrutturazioni da eseguire, facendo molta attenzione ai consumi energetici che oggi come oggi pesano tanto sull’economia familiare.
E cosi è arrivato il momento di dedicarci al risparmio energetico quindi abbiamo pensato dapprima installiamo l’impianto fotovoltaico, poi installeremo l’accumulo, cosi useremo l’energia elettrica quando vogliamo, e poi fra qualche anno la colonnina che alimenterà la nostra auto elettrica.
La detrazione fiscale del 50% mi ha permesso di effettuare tutti questi lavori, risparmiando sulla spesa e sulle bollette…. Gli inghippi fiscali spesso ci frenano, un chiarimento fa sempre bene.
L’articolo che vi proponiamo e’ stato proprio pubblicato da pochi giorni e fa al caso nostro.
BUONA LETTURA
Nel caso specifico, sottolineano i giudici, il contribuente ha dimostrato sulla base di «numerosi elementi» di occupare c0n la propria famiglia l’immobile dei suoceri fin dal 1977, attestando la detenzione con il certificato di residenza e pagando le fatture per i lavori di riqualificazione energetica con regolare bonifico.
La pronuncia si allinea ad altri precedenti, tra cui la sentenza 2914/3/2016 della stessa Ctr Emilia Romagna (commentata sul Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016). In quel caso, però, la lite riguardava anche la detrazione del 36% e il contribuente – pur privo di comodato registrato – sia era qualificato come detentore nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara, allegando tra l’altro il consenso del proprietario. Nella causa qui in commento, invece, non c’è stato alcun invio a Pescara (abolito dal 2011 e comunque non necessario per l’ecobonus).
I giudici ricordano che il comodato può essere verbale e non è soggetto a obbligo di registrazione. In realtà, secondo la risoluzione 1/DF del 2016, non citata dalla sentenza, la registrazione del comodato è obbligatoria quando le parti scelgono di redigerlo per iscritto. Ma il punto è che sono libere di accontentarsi di un contratto verbale, anche se dura più di nove anni, come precisato dalla Cassazione 1293/2003. Né rileva il fatto che le istruzioni alla dichiarazione chiedano di indicare gli estremi del contratto. Come si legge nella pronuncia, «la registrazione del contratto di comodato, ai fini dell’agevolazione, si riferisce al rapporto tra soggetti terzi e non costituisce un dato obbligatorio, tanto è vero che la stessa Agenzia ha ritenuto superflua non solo la registrazione, ma l’esistenza stessa di un contratto di comodato per le spese sostenute da un familiare convivente sull’immobile di proprietà dell’altro familiare».“