IPERAMMORTAMENTO AL 140% + LEGGE SABATINI + RISPARMIO ENERGETICO IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SE NON ADESSO QUANDO?

Legge di Bilancio. Le combinazioni di incentivi per le imprese impongono una valutazione degli investimenti su più livelli

L’innovazione moltiplica i bonus

Al super e iperammortamento si possono abbinare credito R&S, Ace e Sabatini-ter

Con la legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) vengono incrementati gli incentivi per gli investimenti privati su tecnologie e beni del programma Industria 4.0, cioè finalizzati all’innovazione tecnologica della produzione. La legge 232/2016 al tempo stesso incentiva l’aumento della spesa privata in ricerca e sviluppo e rafforza la finanza di supporto a favore delle start up. Misure che, abbinate alle agevolazioni già esistenti, possono fornire vantaggi significativi.
L’iperammortamento porta al 250% il costo figurativo ammortizzabile per l’investimento in beni materiali strumentali (tabella A allegata alla legge 232) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (tra questi i beni controllati da sistemi computerizzati e i dispositivi per interazione uomo/macchina). Connettendo a tali beni anche software, system integration, piattaforme e applicazioni (come da tabella B alla legge 232/2016) si potrà affiancare al primo incentivo il superammortamento del 140%, previsto per questi beni immateriali.
La legge 232 (articolo 1, commi 15-16) è intervenuta anche sul credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013. A partire dal 1° gennaio 2017 vengono ampliati:
l’ambito temporale dell’agevolazione (estesa fino al 2020);
la misura del credito concesso, che passa al 50% di tutte le spese incrementali ammissibili;
l’importo massimo annuale del beneficio (da 5 a 20 milioni per ciascun beneficiario);
l’ambito delle spese agevolabili per il personale (che dev’essere «altamente qualificato» e «impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo», senza che sia indispensabile un dottorato di ricerca o una laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico).
A tali incentivi si aggiungono altre misure agevolative finalizzate alla capitalizzazione delle imprese (incentivi per le start-up e Pmi innovative e Ace) e ad incentivare lo sfruttamento delle proprietà intellettuali (patent box).
E su un altro fronte ancora ci sono le misure non fiscali come la “Sabatini-ter” per la concessione di finanziamenti in conto interessi (prorogata al 31 dicembre 2018 dalla legge di Bilancio).
Le agevolazioni del piano Industria 4.0 hanno portata generale, sono escluse dal calcolo degli aiuti di stato (“de minimis”) e sono potenzialmente cumulabili tra loro salvo divieto espresso (circolari 5/E e 23/E del 2016).
Su una stessa operazione di investimento è possibile avvalersi di più misure agevolative. Si pensi, ad esempio, a un bene materiale “iperammortizzabile” (destinato alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese) cui è connesso a sua volta un bene immateriale “superammortizzabile” (ad esempio, una applicazione) acquisito tramite l’erogazione di contributi in conto interessi per i quali si fruisce della “Sabatini ter” e utilizzato intra muros per le attività di ricerca e sviluppo in relazione alle quali spetta il credito d’imposta. Le quattro agevolazioni sono cumulabili, salva la necessità di rispettare il limite che impone di calcolare il costo dei beni ammortizzabili al netto dei contributi in conto interessi.
Qualora poi la ricerca sia finalizzata allo sviluppo di un bene immateriale si potrebbe sommare anche la detassazione dei redditi ritraibili dallo stesso in base al regime del patent box.
Vanno ovviamente rispettate la disciplina dei singoli incentivi e le indicazioni fornite dalla prassi. Ad esempio, la circolare 5/E/2016 riconosce la possibilità di beneficiare contemporaneamente del credito per R&S e dell’ ammortamento rafforzato per gli investimenti in beni strumentali, ma esclude che il maggior costo fiscalmente riconosciuto in base al secondo incentivo possa concorrere a determinare il credito spettante per l’attività di R&S (che, pertanto, dovrà essere calcolato senza tenere conto della connessa maggiorazione). Inoltre, l’importo risultante dal cumulo non può superare il costo complessivo dell’investimento (circolare 5/E/2016 e risoluzione 66/E/2016).