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Dieci anni di validità per l’attestato energetico
Lo scorso 29 giugno 2016 sono entrate in vigore (su tutto il territorio nazionale) le nuove prescrizioni contenute nelle norme UNI/TS 11300 (relative alle prestazioni energetiche degli edifici) e UNI 10349 (sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici). Le due discipline, che in parte aggiornano prescrizioni ancora risalenti al 1994, sono citate a corollario della disciplina della legge 90/2013 sulla certificazione energetica e dei decreti attuativi successivi (tra cui quelli del 26 giugno 2015) e hanno introdotto una serie di importanti novità per i tecnici che sono chiamati a compilare gli attestati di prestazione energetica.
Nulla, al contrario, è cambiato di recente per ciò che riguarda gli obblighi dei cittadini, che devono predisporre un Attestato di prestazione energetica. Questo documento deve essere compilato secondo i contenuti delle linee guida firmate il 26 giugno dal ministero dello Sviluppo Economico e concordate fra lo Stato e le Regioni (in vigore dal 1 ottobre 2015) ed è obbligatorio per le nuove costruzioni e per i risanamenti (a cura del costruttore del fabbricato) così come in caso di compravendita o locazione di un immobile (a cura del proprietario). La “targa energetica” viene rilasciata dai tecnici qualificati, singoli o associati, dalle Esco o da tutti gli enti e organismi in possesso dei requisiti del Dpr 75/2015 e accreditati a livello nazionale. Viene compilata, dopo almeno un sopralluogo, tenendo conto delle caratteristiche termo-igrometriche di un edificio, dei suoi consumi, della produzione di acqua calda, del raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, del tipo di impianto presente e degli eventuali sistemi installati per la produzione di energia rinnovabile. L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile. L’Ape ha una durata di dieci anni, salvo che l’immobile venga sottoposto, dopo la compilazione del documento, a un intervento di ristrutturazione o di riqualificazione tale da modificarne la performance energetica. In questo caso, terminati i lavori, l’attestato non ha più validità e se l’unità immobiliare viene ceduta in affitto o compravendita sarà da ricompilare. Rispetto al passato e con le eccezioni delle province autonome, in tutte le regioni dal 1° ottobre del 2015 si è anche tornati a una metodologia omogenea per definire le classi degli edifici. Le Regioni che avevano un proprio format per il rilascio dell’Ape si sono via via adeguate al modello nazionale, salvo mantenere in alcuni casi (come in Lombardia) un proprio software per la compilazione del documento (ricalcato su quello nazionale). Per ciò che riguarda, infine, controlli e sanzioni, le verifiche sugli Ape scattano d’obbligo su almeno sul 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che attestano classi più efficienti. Per chi non viene trovato in regola, le sanzioni sono severe. Il progettista che rilascia un Ape senza il rispetto dei criteri obbligatori è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro, più la segnalazione del fatto all’ordine o collegio di riferimento per provvedimenti disciplinari. Se manca l’Ape per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa da 3mila euro a 18mila euro. Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la nullità dell’atto stesso.

DA FONTE “IL SOLE24ORE”